Quadri Aggiuntivi Modello 730 2024 (W-L) o Modello Redditi 2024
(RW-RM-RT)
In alcuni casi (ad esempio per immobili, conti correnti o attività finanziarie posseduti o detenuti all'estero), è necessario predisporre dei moduli aggiuntivi alla dichiarazione dei redditi.
Dal 2024 la normativa non prevede più la possibilità di compilare separatamente i quadri aggiuntivi RW e RM per i redditi esteri per chi presenta il Modello 730 ma questi devono essere parte integrante del Modello 730 (quadri W e L).
Per chi volesse avvalersi di noi, dovrà affidarci l'incarico di compilazione di tutto il 730.
Resta invece come aggiuntivo del Modello Redditi il quadro RT (per dichiarare plus o minus valenze).
In alternativa, può essere presentato il Modello Redditi PF, comprendenti i quadri RW, RM e RT.
Quando presentare i Quadri aggiuntivi e come Assocaaf eroga il servizio
- Compiliamo i Quadri aggiuntivi da maggio a fine settembre (la scadenza ufficiale è il 30 settembre 2024, prorogata al 15 ottobre 2024 se si presenta il Modello Redditi)
- Il servizio può avvenire su appuntamento o in back office in base alla complessità del modello e all'organizzazione di ciascuna sede (puoi lasciare i documenti presso una nostra sede oppure inviarli attraverso i canali informatici. Ti ricontattiamo noi quando abbiamo elaborato il modello)
- Se i quadri sono relativi al modello 730 (W e L) ti invitiamo a fornirci i documenti prima dell'elaborazione del 730 standard, affinché poi, in fase di appuntamento o gestione online, possa essere chiusa la dichiarazione. I quadri W e L, infatti, per la loro complessità, non possono essere elaborati contestualmente all'incontro o alla gestione ordinaria online del 730.
- Ogni nostra sede ha un proprio calendario: contattala per concordare i tempi di elaborazione o la data e l'orario a te più graditi
- Il nostro obiettivo è fornirti un servizio competente, professionale ed accurato. Per questo abbiamo bisogno anche della tua collaborazione. In caso di dubbio contattaci!
- Ti sei accorto che vuoi o devi presentare i Quadri aggiuntivi ma i termini sono scaduti? Entro 90 giorni, con una piccola sanzione, puoi presentarlo 'tardivamente'. Per farlo, puoi avvalerti del nostro servizio di ravvedimento operoso
Quando e come si paga il conguaglio delle imposte
- 1° luglio 2024: saldo per anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024
- 31 luglio 2024: saldo per anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024 con una maggiorazione dello 0,40% (4 euro in più su 1000 euro di imposta dovuta), a titolo di interesse
- 2 dicembre 2024: seconda rata di acconto 2024
- I versamenti sono rateizzabili con l'aggiunta di un importo a titolo di interesse
- Tutti i versamenti devo avvenire solo attraverso il Modello F24
Compensazione
- La compensazione è la possibilità data dalla normativa di usare un credito che si ha verso il fisco, per pagare un debito verso lo stesso
- Il contribuente quindi, se vuole, può compensare tra di loro i crediti e i debiti verso lo Stato risultanti dalla dichiarazione o utilizzare un credito che già aveva per pagare quanto dovuto
- Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato dovesse risultare uguale a zero per effetto della compensazione stessa
Ti ricordiamo che dal 2020 il pagamento del modello F24, per ogni compensazione di crediti d’imposta, deve essere obbligatoriamente presentato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, come specificato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 110/E del 31 dicembre 2019.
Noi possiamo aiutarti! Possiamo provvedere a inviare i tuoi modelli F24. Approfondisci qui!
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Attenzione!
Se ti eroghiamo il servizio (anche online) tramite una convenzione aziendale, segui le istruzioni fornite da Assocaaf o dall'azienda. Ogni azienda ha tempi e modalità personalizzati.
Le indicazioni di questa pagina sono rivolte esclusivamente ai clienti privati.
Breve guida ai Quadri aggiuntivi e chi deve presentarli
Devono presentare i Quadri Aggiuntivi 2024 i contribuenti che:
- sono soggetti al monitoraggio fiscale (Quadro W o RW);
- sono soggetti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE (Quadro W o RW);
- hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva (Quadro RT, solo Modello Redditi);
- hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata (come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi) quando sono erogati da soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, ossia che non fanno da sostituti d'imposta (Quadro RM, solo Modello Redditi);
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (quest'ultimi vanno dichiarati nel modello base), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (Quadro L o RM).
Modulo W o RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE
Il quadro W o RW riveste una doppia funzione:
- assolvere gli obblighi del monitoraggio fiscale;
- calcolare e liquidare (attraverso l’elaborazione del modello F24) le eventuali imposte dovute (IVIE - imposta sul valore degli immobili situati all'estero; IVAFE - imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
Deve essere presentato dai contribuenti che nel corso del
2023, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, hanno detenuto:
- investimenti all’estero: beni patrimoniali suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia (immobili, diritti reali immobiliari o quote di essi, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni/navi da diporto, beni mobili iscritti in pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia);
- attività estere di natura finanziaria: attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (attività i cui redditi sono corrisposti da soggetto non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, le obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merci e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare gestite da società ed enti di diritto estero; le polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione organizzate da compagnie estere; le attività finanziarie italiane detenute all’estero; le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in paesi diversi da quelli collaborativi; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari finanziari; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale in contribuente intrattiene il rapporto di lavoro – cd. stock option), le cripto-attività.
Quadro RT - Plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria
Deve essere presentato dai soggetti che nel 2023 hanno realizzato:
- plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- solo minusvalenze (possibilità in aggiunta al Modello 730) derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Inoltre, per indicare i dati relativi alla
rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni).
Quadro L o RM - Redditi soggetti a imposta sostitutiva
Deve essere presentato dai contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996 e successive modificazioni;
Il Quadro L o RM, inoltre, deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni e operata nel 2023.
Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata
Deve essere presentato dai contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
I contribuenti che presentano il Modello 730 e devono presentare anche il Quadro RM del Modello Redditi non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.