Comunicazione cessione del credito con e senza Visto di Conformità: predisposizione ed invio
Informazioni generali
L’art. 121 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020) già riconosce ai soggetti, che hanno sostenuto negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa), di efficienza energetica (Ecobonus), di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), di installazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di bonus facciate la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi), per altre due modalità:
- sconto in fattura sul costo complessivo dei lavori sostenuti, operato dal fornitore che ha eseguito i lavori;
- cessione del credito verso altri soggetti, quali ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari.
L’art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021, in vigore dal 12 novembre 2021 (cosiddetto Decreto Antifrode), introduce il comma 1-ter al Decreto 34/2020 e ridefinisce la procedura per l’esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus sugli immobili.
Il comma 1-ter dell’art. 121 prevede per le spese relative al Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, così come tra gli altri anche per il Bonus facciate, ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura:
- l'asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati, secondo i prezzari già in uso e per specifiche tipologie di interventi in base ai prezzi definiti dal MITE con apposito decreto;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Per le spese sostenute successivamente al 12 novembre 2021 la comunicazione dell’opzione non può essere fatta direttamente dal contribuente ma soltanto avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione dell’opzione scelta deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il termine entro il quale provvedere alla trasmissione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Le novità introdotte nel 2022: dalla Legge di Bilancio ai successivi decreti
La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) conferma la possibilità di comunicare la scelta dell'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, estendendo il periodo inizialmente definito agli anni 2022, 2023 e 2024.
Il comma 29 della Legge di Bilancio 2022 modifica la lett. b) dell’comma 1-ter, art. 121 del Decreto 34/2020, e introduce un’eccezione all’obbligo del visto di conformità e asseverazione in quanto si considerano spese non detraibili:
- gli interventi in edilizia libera;
- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
Allo scopo di contrastare le frodi, il Governo ha adottato nel corso del 2022 dei Decreti legge, rivedendo di volta in volta la disciplina in materia di cessione dei crediti e, in particolare, intervenendo sul numero di cessioni consentito e i soggetti coinvolti (es. Decreto Sostegni-ter).
Attualmente, il numero delle cessioni effettuabili da parte delle banche è pari a quattro, una volta che queste hanno esaurito le possibili cessioni, nei confronti prima dei propri correntisti (Decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022 convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022), e successivamente verso tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (Decreto Aiuti convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022).
Il cosiddetto Decreto Semplificazioni - convertito in legge n. 122 del 4 agosto 2022 e in vigore dal 20 agosto 2022 - ha introdotto nuove misure in materia di cessione del credito: le banche hanno avuto il via libera alla cessione dei crediti anche alle Partite IVA e per i bonus edilizi comunicati prima del 1° maggio 2022. Il Decreto Aiuti aveva già esteso la quarta cessione ai soggetti diversi da consumatori e utenti indicando, però, il vincolo temporale adesso superato.
Dal 1° maggio 2022 non è più ammessa la cessione parziale dei crediti già oggetto di una prima comunicazione di opzione inviata all’Agenzia delle Entrate. Ogni credito è identificato con un codice univoco per evitare frodi.
Il Decreto Aiuti quater (DL n. 176 del 18 novembre 2022 convertito in Legge n. 6 il 13 gennaio 2023) ha dato la possibilità ai fornitori e ai cessionari di poter utilizzare in 10 anni il credito in compensazione derivato dal Superbonus. I crediti spalmabili sono quelli inseriti nella piattaforma di comunicazione entro il 31 ottobre 2022.
Da ultimo, il Decreto blocca cessioni (DL n. 11 del 16 febbraio 2023) convertito con modifiche in Legge n. 38 del 11 aprile 2023 è intervenuto sulla cessione del credito e su alcune scadenze.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, per i nuovi interventi agevolati dal Superbonus e da tutti gli altri Bonus Casa, non saranno più consentiti né la cessione del credito, né lo sconto in fattura. Vengono però introdotte alcune eccezioni.
Clicca qui per leggere le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, in materia di cessione del credito e sconto in fattura.
Assocaaf è un intermediario autorizzato alla trasmissione di questa comunicazione e mette a disposizione dei propri clienti un servizio comodo, veloce ed efficiente.
Come Assocaaf eroga il servizio
Il nostro Ufficio Casa è in grado di supportarti nella predisposizione e l'invio della comunicazione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Operiamo in questo modo:
- ti inviamo la proposta di servizio, la scheda di adesione e il consenso al trattamento dei dati con il conferimento di incarico;
- dopo aver ricevuto la scheda di adesione firmata, ti forniamo i riferimenti bancari per il pagamento dell’acconto del servizio;
- prendiamo in carico il servizio e ti forniamo la checklist dettagliata dei documenti necessari per una prima valutazione della pratica (l’invio della documentazione può avvenire, previo accordo, attraverso strumenti telematici o in forma cartacea);
- esaminata la situazione, verifichiamo la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione e per apporre il conseguente visto di conformità (nei casi in cui previsto) e, in caso positivo, attiva le procedure previste dalla normativa;
- ti informiamo dell’esito del visto di conformità;
- ricevuto il pagamento del servizio, inviamo telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- a conclusione ti inviamo la ricevuta ministeriale della comunicazione, l’attestazione formale di rilascio del visto di conformità e la fattura del servizio.
Tempi di gestione
Assocaaf si impegna ad elaborare ed inviare la pratica indicativamente entro quindici giorni lavorativi.
L’Agenzia delle Entrate si riserva fino a cinque giorni per restituire la ricevuta.
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