Superbonus

 

La nostra guida

Superbonus
Lavori di Risparmio Energetico e Antisismici


Pubblicato: 26/01/2023

La nostra breve guida esplicativa delle nuove agevolazioni

L’agevolazione fiscale conosciuta come Superbonus ha innalzato (inizialmente) al 110% la percentuale di detrazione per le spese sostenute sugli edifici per interventi di:

  • riqualificazione energetica (con abbassamento di almeno due classi);
  • riduzione del rischio sismico.

Gli elementi relativi alla disciplina sulla maxi-detrazione hanno subito importanti e sostanziali modifiche.
Proviamo a vedere i punti principali, confrontando la normativa valida negli anni precedente con quella attuale.


Qual è la normativa di riferimento e quali modifiche sono intervenute?

Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito in Legge n. 77 il 17 luglio 2020) - il cosiddetto Decreto Rilancio - con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha incrementato al 110% la percentuale di detrazione per le spese sostenute inizialmente dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (solo per i condomìni che al 30 giugno 2022 avevano concluso almeno il 60% dei lavori il termine era stato prorogato fino al 31 dicembre 2022) per interventi sugli edifici di: riqualificazione energetica (con abbassamento di almeno due classi) o riduzione del rischio sismico.

La Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 ha poi prorogato questa opportunità ridefinendo però le tempistiche e le modalità di accesso.

L’agevolazione è stata prorogata fino il 31 dicembre 2025, con un calo progressivo della percentuale di recupero delle spese: 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025

Per gli edifici unifamiliari la maxi-agevolazione del 110% spettava invece per: le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 con la condizione è che fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo al 30 giugno 2022.
Il Decreto Aiuti (D.L. n. 50 del 17 maggio 2022) convertito in Legge n. 91 il 15 luglio 2022 ha poi prorogato al 30 settembre 2022 questa scadenza.
Il Decreto Omnibus (D.L. n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023) ha ulteriormente posticipato il termine al 31 dicembre 2023, mantenendo tutte le altre condizioni.

Il Decreto Aiuti quater (DL n. 176 del 18 novembre 2022) convertito in Legge n. 6 il 13 gennaio 2023, e la legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 hanno introdotto altre modifiche e alcune novità.
Il Decreto blocca cessioni (DL n. 11 del 16 febbraio 2023) convertito con modifiche in Legge n. 38 del 11 aprile 2023, è intervenuto sulla cessione del credito e su alcune scadenze. Guarda qui le novità 

Attualmente la possibilità di recupero del 110% diventa possibile fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 si riduce al 90% (anticipando di un anno la precedente scadenza).

L'applicazione dell’agevolazione nella misura del 110% per il 2023 è confermata solo per alcuni specifici interventi e in presenza di determinati requisiti temporali:

  • per quelli diversi da quelli condominiali (esempio: edificio composto da più unità immobiliari detenute da un unico proprietario), per i quali è stata presentata la CILAS (Certificazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) entro il 25 novembre 2022;
  • per i condomini che hanno deliberato, entro il 18 novembre 2022, l’inizio dei lavori e che hanno presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2022;
  • per quelli effettuati dai condomini, per i quali l’approvazione dei lavori è stata deliberata in assemblea tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 e la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • per la demolizione e la ristrutturazione di edifici per i quali è stata presentata, entro il 31 dicembre 2022, istanza per acquisizione del titolo abitativo.

Per gli edifici unifamiliari viene prorogata la possibilità di conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, se effettuato il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022, mantenendo l'aliquota del 110%.

Per questi immobili l'agevolazione è prorogata per tutto il 2023 ma la percentuale scende al 90%.
Bisogna però rispettare determinate condizioni:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Tale reddito di riferimento, potrà essere maggiore in base al quoziente familiare applicabile a seconda del numero di componenti della famiglia.
 

Su quali immobili può essere applicato il Superbonus?

L’agevolazione permette il recupero del 110% - o di altra percentuale a scalare negli anni - della spesa sostenuta per la realizzazione di determinati lavori fino a capienza d’imposta (ossia fino al massimo di Irpef pagata nell’anno di riferimento della spesa). Per rendere più chiara la portata di questa misura, se si sostiene, per esempio, una spesa di 10.000 euro si possono recuperare 11.000 euro!

In alternativa, ad esempio in caso di incapienza d’imposta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (se applicato da chi vende i materiali o da chi esegue i lavori). Lo sconto in fattura e la cessione del credito, non sono più possibili dal 17 febbraio 2023, con alcune eccezioni.

Le agevolazioni fiscali possono essere richieste per interventi su:
  • parti comuni di edificio condominiale
  • singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Sono esclusi gli immobili di categoria catastale: A1, A8, A10.


Su quanti immobili si può far valere l’agevolazione?

Il numero di unità immobiliari che possono usufruire dell'agevolazione dipende dal tipo di lavori e ha subito modifiche a seguito degli interventi legislativi.
  • Per l’Ecobonus vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (per gli edifici unifamiliari l'agevolazione, ammessa solo fino al 2023, può riguardare solo l'abitazione principale).
  • Per il Sismabonus non vi è limite al numero di immobili.

Per i lavori sulle parti comuni degli edifici (condomini) non vi è limite di unità immobiliari.


Quali sono le aliquote attuali dell'agevolazione?

In base alla normativa vigente si può recuperare il:

  • 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • 90% delle spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% delle spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% delle spese sostenute nell’anno 2025.


Per gli edifici unifamiliari l’agevolazione del 110% spetta per:

  • le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La condizione è che siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.
Nel caso in cui non si riesca a soddisfare tale condizione, non sarà più possibile accedere alla maxi-detrazione.
Per il 2023, l’agevolazione è confermata al 90%, rispettando i requisiti descritti in precedenza.

Dal 2024 non sarà più applicabile il Superbonus agli edifici unifamiliari.


Quali sono gli interventi ammessi all'agevolazione?

I lavori che permettono l'agevolazione si dividono in due categorie:
  • lavori trainanti;
  • lavori trainati, che godono della medesima detrazione, solo se sono eseguiti congiuntamente con almeno uno della prima tipologia.
La Legge di Bilancio 2022, con l’inserimento del nuovo comma 8 quater, nell’art. 119, Decreto legge n. 34/2020, allinea i termini del Superbonus tra interventi trainanti e interventi trainati ad essi collegati, tenendo conto per entrambe le tipologie della riduzione progressiva dell’aliquota come indicata dal comma 8 bis dell’art. 119 (estensione massima fino al 31 dicembre 2025). La normativa successiva ha confermato questa disposizione.

Inoltre, si estende l’applicazione della disciplina - in origine prevista per i condomini – anche alle persone fisiche che effettuano degli interventi su singole unità.

Lavori trainanti
 
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (cappotto termico). Per quest’ultimo in particolare, quando viene realizzato sull’intero immobile è possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti.
    • € 50.000 per gli immobili unifamiliari
    • € 40.000 per gli edifici composti da due a otto unità
    • € 30.000 per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
 
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento (caldaia).
    • € 20.000 per gli edifici composti da due a otto unità
    • € 15.000 per gli edifici composti oltre le otto unità immobiliari
 
  • Interventi sugli edifici unifamiliari e plurifamiliari con accessi autonomi e indipendenti, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti.
    • € 30.000 
 
  • Interventi di adozione di misure antisismiche. In questi casi vengono previsti dei limiti di spesa per ciascun tipo di intervento.

Lavori trainati per risparmio energetico
 
  • Interventi per i quali è riconosciuto attualmente l’Ecobonus (sostituzione di serramenti e infissi, installazione di schermature solari, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda etc.). In questi casi vengono previsti dei limiti di spesa per ciascun intervento.
     
  • Installazione di impianti fotovoltaici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari.
    • € 48.000 nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
 
  • Installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica (limite di spesa è annuale e per ciascun intervento di acquisto e di posa in opera delle infrastrutture di ricarica).
    • € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
    • €1.500 per edifici plurifamiliari o i condomini che installano un massimo di 8 colonnine
    • €1.200 per gli edifici plurifamiliari o condomini che installano un numero superiore a 8 colonnine
       
Barriere architettoniche

Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche godono della detrazione al 110% se considerati trainati.
Al di fuori di questa ipotesi, è possibile applicazione di una percentuale pari al 75%. Si tratta di una nuova detrazione introdotta per le spese sostenute dal 2022 e fino ad un importo massimo - variabile da € 30.000 a € 50.000 - a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Lavori trainati per interventi antisismici
 
  • Installazione di impianti fotovoltaici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari,
    • €48.000
Il comma 8 ter dell’art. 119, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, estende fino al 31 dicembre 2025 la maxi detrazione con l'aliquota massima del 110% - senza la progressiva diminuzione - in caso di interventi effettuati nei territori colpiti da sisma (a partire dal 1° aprile 2009 e con dichiarazione di stato di emergenza) ed estende, inoltre, al 31 dicembre 2025, la possibilità di raddoppiare i limiti di spesa (maggiorazione del 50% - comma 1 ter, importo eccedente - 4 ter e 4 quarter dell’art. 119 del Decreto legge 34/2020).

 
Come beneficiare dell’agevolazione?
 
  • In detrazione nel Modello 730 (o Modello Redditi) in 5 quote annuali di importo o in 4 rate per le spese sostenute dal 2022.
    Per le sole spese del 110% del 2022 è possibile recuperare in dieci anni, anziché in quattro, la detrazione in dichiarazione dei redditi. Questo per avere più possibilità di recuperare totalmente nel 730 un importo così alto come quello generato dal Superbonus. L’opzione per l'allungamento è irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024 (chi indica la rata già nel 2023 perde la possibilità). Di contro, chi si avvale di questa opzione, posticipa la prima rata di recupero al 2024.
     
  • Sconto in fattura operato dall’impresa che ha eseguito i lavori. In questo modo non si pagherà nulla al fornitore per l’esecuzione dei lavori, perché verrà applicato uno sconto in fattura pari al 100% del corrispettivo dovuto per i lavori.
     
  • Cessione del credito permette di trasferire il beneficio fiscale ad un soggetto terzo quale ad esempio:
    • il fornitore che hanno messo in opera gli interventi
    • istituto di credito e intermediari finanziari
    • altri soggetti come ad esempio persone fisiche, titolari di lavoro autonomo e d’impresa, società ed enti
Attenzione! Lo sconto in fattura e la cessione del credito, non sono più possibili dal 17 febbraio 2023, con alcune eccezioni.
 
Per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, è possibile la trasmissione della comunicazione dell'opzione (cessione del credito o sconto in fattura) per le spese sostenute dal 2022.
 
​​​​​
Chi può usufruire del Superbonus?

L'agevolazione è riconosciuta per le seguenti tipologie di contribuenti:
 
  • I condomìni
  • Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività impresa, arti e professioni (i titolari di redditi d’impresa beneficiano dello sgravio solo per l’eventuale partecipazione alle spese di interventi trainanti effettuate dal condominio sulle parti comuni)
  • Gli Istituti autonomi di casa popolari (IACP)
  • Le cooperative di abilitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili da esse posseduti ed assegnate in uso ai propri soci
  • Le ONLUS e le organizzazioni di volontariato (OdV, AVS)
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD, ASS), solamente per lavori su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con il termine fissato fino al 30 giugno 2022 (questi soggetti non sono menzionati nella Legge di Bilancio)
Attenzione!
La detrazione è attribuita solo ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento al momento dell’avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese. Nello specifico il beneficio spetta al:
 
  • Proprietario, nudo proprietario o detentore di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) o al familiare convivente del proprietario dell’immobile, se ha sostenuto la spesa;
  • Detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o comodato d’uso regolarmente registrati.
Come indicato in precedenza, ci sono limitazioni per i lavori effettuati nel 2023 sulle unità unifamiliari.
 

Adempimenti

 
  • Asseverazione del tecnico incaricato in cui si certifichi il raggiungimento dell’efficienza energetica/sismica preventivata ad inizio lavori, il rispetto del massimale di costo ammesso per ciascun intervento, l’utilizzo dei materiali corretti ed ecologici
  • Visto di conformità da apporre sulla documentazione per attestare la corretta e la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus


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Ultimo aggiornamento: 10:00, 28 Aug 23


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