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Modello 730 2022

La nostra guida smart sui documenti utili per il tuo 730

Naviga comodamente tra le nostre istruzioni per essere preparato al meglio al tuo appuntamento per il 730!

Dati del contribuente

Documenti da portare

Documenti da portare

Documento di identità in corso di validità del dichiarante e, se dichiarazione congiunta, anche del coniuge (se non già conferiti in sede di delega o se rinnovati-riemessi dall’ultima copia fornita).

Tessera sanitaria per il codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (solo per chi non ha presentato la dichiarazione con Assocaaf l’anno precedente o in caso di variazioni).

Dichiarazione dell’anno precedente: copia completa del 730/2021 o Modello Redditi 2021 (redditi 2020) comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata (solo per chi non ha presentato la dichiarazione con Assocaaf l’anno precedente). In caso di Modello Redditi anche la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’Agenzia delle Entrate. Allegare anche eventuali dichiarazioni integrative e eventuali Quadri aggiuntivi Modello Redditi RW, RM e RT.

Versamenti F24: deleghe di versamento F24 quietanzate (con timbro di pagamento o ricevuta di pagamento online) di acconti d’imposta IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca relativi al 2021.

Dati del datore di lavoro - sostituto d’imposta presso il quale si lavora nel periodo giugno-ottobre 2022 (codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, e-mail, se diverso da quello indicato sulla CU).

Certificazioni di invalidità rilasciate da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e familiari.

Certificazione Unica (Ex-CUD) 2022 (redditi 2021) di lavoro dipendente, e/o pensione, e/o assimilati, e/o collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto, comprese quelle emesse dall’INPS per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, NASpI, indennità di maternità e quelle emesse dall’INAIL per indennità di infortunio o malattia.

Attestazione 2022 del datore di lavoro delle somme corrisposte ai collaborati domestici (colf e badanti)

Certificazione 2022 (CUPE) degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2021.

Certificato delle pensioni erogate da Stati esteri.

Assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato: ricevute di versamento/bonifici periodici percepiti dall’ex coniuge e sentenza di separazione o divorzio con codice fiscale del coniuge separato.

Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la gestione di portali online.

Documentazione delle imposte estere versate (con traduzione in italiano).

Rivalutazione terreni o partecipazioni: perizia giurata di stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta.

Rimborsi ricevuti nel 2021 relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in anni precedenti.

Novità 2022 - Principali novità

Novità 730 2022 Novità 730 2022

Credito d’imposta prima casa under 36

Dal 2021 i giovani under 36, con un ISEE non superiore a 40.000,00 euro, che acquistano la prima casa assoggettata a IVA, possono fruire nel 730 di un credito d’imposta.

Superbonus 110%

Dal 2021 è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110% anche per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, se sostenute congiuntamente agli interventi di Superbonus. 

Bonus mobili

Per il 2021 è innalzato a 16.000,00 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Restano le condizioni previste in precedenza.

Colonnine di ricarica

Sono previsti nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021.

Nuovi interventi recupero del patrimonio edilizio

È possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Spese veterinarie

È aumentato l’importo massimo di spesa agevolabile da 500,00 a 550,00 euro. Resta la franchigia di 129,11 euro.

Spese per i conservatori

È possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi dai 5 ai 18 anni ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

L’importo massimo detraibile è 1.000,00 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000,00 euro.

Depuratori

Per il 2021 e il 2022 è possibile fruire nel 730 del credito d’imposta del 50% della spesa per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica. 

L’importo massimo della spesa agevolabile è di 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare. Per il 2021 l’importo massimo recuperabile (abbattuto al 30%) è pari a 152,00 euro.

Riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti 

Dal 2021 l’importo del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è di 1.200,00 euro. Generalmente questa agevolazione è applicata dal datore di lavoro mensilmente in busta paga. Se non avvenuto o in caso di necessità di operare conguagli, può essere fatto nel 730.

Comparto sicurezza

È stato innalzato da 582,50 euro a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza. Generalmente questa agevolazione è applicata dal datore di lavoro mensilmente in busta paga. Se non avvenuto o in caso di necessità di operare conguagli, può essere fatto nel 730.

Locazioni brevi

Dal 2021 il regime delle locazioni brevi (i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo la cui durata non supera i 30 giorni) è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

In caso di più immobili sotto questo regime, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale. Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il Modello 730, ma va utilizzato il Modello Redditi PF.

Conferme 2022 – Principali conferme

Conferme

Scadenza invio e liquidazione 730

È confermata la scadenza ultima di invio al 30 settembre.

La liquidazione avviene in busta paga a partite dal mese di luglio (agosto per i pensionati).

Per chi presenta il Modello 730 senza sostituto, la liquidazione può avvenire direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente, se fornito dal contribuente all’amministrazione finanziaria, a partire da dicembre.

Modello 730 persone decedute

È confermata anche per il 2022 la possibilità per gli eredi di presentare il modello 730 per i soggetti che sono deceduti nell’anno 2021 e comunque entro il 30 settembre 2022.

Se il decesso avviene dopo il 30 settembre 2022, sarà possibile presentare esclusivamente il Modello Redditi PF.

Limite reddituale figli a carico

È confermato il limite di reddito di 4.000,00 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni per essere considerati fiscalmente a carico.

Rimane di 2.840,51 euro il limite per essere fiscalmente a carico per tutti gli altri soggetti e per i figli sopra i 24 anni.

Colonnine di ricarica

È confermata la detrazione del 50% per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Le spese possono essere sostenute fino al 31/12/2021, per un ammontare non superiore a 3.000,00 euro.
La ripartizione avviene in 10 rate annuali di pari importo.
Questo intervento può rientrare anche tra quelli trainati relativi al Superbonus 110%, con massimali diversi e articolati.

Recupero del patrimonio edilizio

Prorogata l’aliquota di detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ecobonus

Prorogate le aliquote di detrazione del 50%-65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Conferme

Bonus mobili

Prorogata l’aliquota di detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Solo per il 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000,00 euro per le spese sostenute.

Bonus Verde

Prorogata la detrazione Bonus verde: la possibilità di portare in detrazione al 36% le spese sostenute per un massimo di 5.000,00 euro per interventi relativi a sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali e a realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell’edificio o dell’unità immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

Bonus facciate

Dal 2020 è introdotta una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna su edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444).

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione sono:

  • quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
  • pulitura o tinteggiatura esterna

Gli interventi devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate (pareti), balconi o ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita su 10 quote annuali di pari importo.
Non è previsto un limite di spesa agevolabile.

È esclusa la detrazione se gli interventi sono eseguiti su immobili in costruzione.

Superbonus 110%

Per il 2021 è possibile usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per lavori di ristrutturazione finalizzate all’efficienza energetica e al consolidamento statico/riduzione rischio sismico di edifici residenziali.

I termini di scadenza differiscono in base ai soggetti e agli immobili coinvolti.
I lavori ammessi si dividono in interventi principali detti TRAINANTI e interventi aggiuntivi detti TRAINATI.

Interventi trainanti:

  • alcuni relativi alla riqualificazione energetica e in particolare quelli di isolamento termico dell’involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno in edifici plurifamiliari e quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno in edifici plurifamiliari
  • interventi di riduzione del rischio sismico come da D.L. 63/2013 (Sismabonus) art.16 commi da 1bis a 1septies

Interventi trainati (per i quali il beneficio spetta a condizione che sia realizzato almeno un intervento trainante).

Per la riqualificazione energetica:

  • interventi di risparmio energetico individuati nell’art.14 del D.L. 63/2013 quali sostituzione infissi, acquisto impianti climatizzazione a biomassa, schermature solari
  • installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici
  • installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali ad esempio tettoie
  • eliminazione barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché ogni strumento che, attraverso la robotica o altri mezzi tecnologici, favorisca la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap

Per la riduzione del rischio sismico:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali quali tettoie
  • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

È previsto, quale requisito fondamentale per fruire del 110%, che gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti + trainati) assicurino, anche congiuntamente all’installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta (certificato da APE).

Per il Sismabonus, quale requisito fondamentale per fruire del 110%, è necessaria una riduzione di rischio sismico.

Assicurazione per eventi calamitosi Sismabonus 110%

È prevista una detrazione del 90% dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio eventi calamitosi stipulate contestualmente agli interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% per il contribuente che cede ad una impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione fiscale.

Conferme 2022 - Rimodulazione delle detrazioni

Conferme

Dall’anno fiscale 2020 è stata introdotta una rimodulazione, in base al reddito, della detrazione di alcune spese.
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro la detrazione spettante per gli oneri di cui all’art.15 del TUIR è attribuita in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a 240.000,00 euro

Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca.

Fasce reddituali e detrazioni:

  • fino a 120.000,00 euro: detrazione piena
  • da 120.000,00 a 240.000,00 euro: quota della detrazione abbattuta progressivamente
  • oltre 240.000,00 euro: detrazione azzerata

Sono escluse dalla rimodulazione:

  • le spese sanitarie
  • gli interessi passivi sui prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni)
  • gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale
  • tutte le spese non comprese nell’art. 15 del TUIR (esempio: spese di ristrutturazione, risparmio energetico, antisismiche, Superbonus, bonus mobili, etc)

Conferme 2022 - Tracciabilità delle spese

Conferme

Dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per cui si richiede la detrazione del 19% e/o indicati all’art.15, TUIR e in altre disposizioni.

La detrazione IRPEF degli oneri è riconosciuta se pagati con:

  • bonifici bancari o postali
  • carte di debito, di credito e prepagate
  • assegni bancari e circolari
  • MAV
  • applicazioni di pagamento via smartphone collegate a un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati

È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.

L’obbligo non sussiste per le spese deducibili previste dall’art. 10, TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla normativa (come accade, ad esempio per le erogazioni liberali).

Inoltre, è possibile continuare a pagare in contanti:

  • i medicinali
  • i dispositivi medici
  • le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o strutture private in convenzione col sistema sanitario nazionale (in generale i ticket)

La documentazione da presentare è:

  • ricevuta del pagamento (carta di debito o carta di credito)
  • estratto conto della carta di debito o di credito
  • copia della quietanza del bonifico bancario o postale
  • in alternativa, fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con annotazione da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio dell’utilizzo di un metodo tracciabile

L’onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile da un altro soggetto non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento. Tuttavia, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Familiari a carico

Familiari a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore ad 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il reddito complessivo deve essere uguale o inferiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Il limite reddituale si riferisce all’intero anno solare.

Ad esempio:

se il figlio di 23 anni inizia a lavorare a dicembre 2021, percependo un reddito superiore a 4.000,00 euro, non può essere considerato a carico per tutto il 2021.

Di seguito l’elenco degli altri familiari che possono essere a carico:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  • i discendenti dei figli (nipoti)
  • i genitori (compresi quelli adottivi)
  • i generi e le nuore
  • il suocero e la suocera
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
  • i nonni e le nonne

Non possono essere a carico zii e zie, nipoti da parte di fratelli e sorelle.

Altre condizioni:

  • per il coniuge e i figli non sussiste il vincolo della convivenza
  • per gli altri familiari sussiste il vincolo della convivenza

Terreni e fabbricati - Immobili da dichiarare

Terreni e fabbricati Terreni e fabbricati

Devono inserire nel 730 i terreni e gli immobili:

  • i proprietari dei fabbricati/terreni che hanno una rendita catastale/reddito dominicale
  • i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale
  • i possessori di immobili che non possono essere considerati rurali
  • i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati

Il titolare della sola “nuda proprietànon deve dichiarare il fabbricato nel 730.

In caso di decesso di uno dei coniugi comproprietari dell’abitazione principale, il coniuge superstite può dichiarare il 100% della casa in cui ha la residenza e delle relative pertinenze.

Documenti da presentare per il 730:

  • Visure catastali/atti di compravendita (per acquisto o vendita), di donazione divisione o di successione (in caso di eredità); solo per chi non ha presentato la precedente dichiarazione con Assocaaf oppure in caso di variazioni immobiliari avvenute nel 2021

Terreni e fabbricati - Canoni di locazione

Terreni e fabbricati

Chi percepisce affitti è obbligato a dichiarare il canone nel Modello 730. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, avvengono i conguagli delle imposte dovute per la locazione.

Se l’immobile è intestato a più persone, ogni titolare dovrà dichiarare il canone percepito per la propria quota.

Documenti da presentare per il 730:

  • contratto di locazione
  • ricevuta telematica di registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
  • in caso di risoluzione anticipata, ricevuta dell’avvenuta comunicazione della cessazione all’Agenzia delle Entrate
  • per immobili locati come abitazione principale in regime convenzionale (stipulati in base all’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge 431/98), attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo
Terreni e fabbricati

Le locazioni brevi riguardano contratti di durata non superiore a 30 giorni ed immobili ad uso esclusivamente abitativo. Per questa tipologia di affitti non è obbligatoria la registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Documenti da presentare per le locazioni brevi:

  • contratto di locazione
  • ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (se registrato)
  • Certificazione Unica 2022 Locazioni Brevi (se locazione avviene tramite intermediario)
  • prospetto dei singoli contratti stipulati con relativi incassi (in presenza di immobili locati più volte nel corso dell’anno, in autonomia o attraverso i portali web)

Dal 2021, se sono destinati a locazione breve più di quattro immobili, l’attività di locazione si intende come attività d’impresa. Non è possibile presentare il Modello 730 ma andrà presentato il Modello Redditi PF.

Terreni e fabbricati - Tassazione delle locazioni

Terreni e fabbricati

Sono due le modalità di tassazione degli introiti derivati dai contratti di locazione.

La prima prevede che una parte del canone percepito venga tassato con l’aliquota del proprio stipendio/pensione (quindi dal 23% al 43%).

La seconda, conosciuta come “cedolare secca”, prevede una tassazione del 20% o del 10% del canone percepito.

In generale è possibile optare per una delle due modalità (ma non sempre).

La convenienza della scelta dipende da eventuali redditi percepiti o dalle spese sostenute.

La cedolare secca non prevede la possibilità del recupero in detrazione/deduzione degli oneri inseribili a 730. Ad esempio, se si ha solo un reddito da cedolare secca, non è possibile “recuperare” le tasse pagate “scalandole” dalle spese sostenute (mutuo, spese mediche, etc).

Redditi da lavoro dipendente/pensione ed altri redditi

Redditi Redditi

Nel 730 vanno indicati i redditi percepiti nel 2021.

Di seguito l’elenco dei redditi principali e dei relativi documenti da portare:

  • Certificazione Unica 2022 (redditi 2021)
    Il documento relativo i redditi da lavoro dipendente, pensione, assimilati, collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto.
    Sono comprese quelle dell’INPS per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, NASpI, indennità di maternità e quelle dell’INAIL per indennità di malattia
  • Certificazione redditi per lavoro domestico (colf e badanti)
    L’attestazione rilasciata nel 2022 dal datore di lavoro delle somme corrisposte ai collaboratori domestici
  • Certificazione 2022 (CUPE)
    Il documento relativo agli utili e dei proventi equiparati percepiti nel 2021
  • pensioni estere
    Il certificato delle pensioni erogate da Stati esteri
  • assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
    Le evidenze di pagamento/ricevute di versamento/bonifici periodici percepiti dall’ex coniuge e la sentenza di separazione o divorzio con codice fiscale del coniuge separato
  • locazioni brevi
    Le CU o le certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche, la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la gestione di portali online
  • imposte estere versate
    La documentazione delle imposte estere versate. Serve una traduzione giurata in italiano (traduzione semplice se il documento originale è in inglese, francese, tedesco e spagnolo)
  • rivalutazione terreni o partecipazioni
    La perizia giurata di stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta
  • rimborsi ricevuti nel 2021
    L’evidenza dei rimborsi avuti nel 2021 relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in anni precedenti

Si ricorda che le Certificazione Unica (CU ex-CUD) da portare è quella 2022 relativa ai redditi 2021.

Oneri detraibili - Spese sanitarie

Oneri detraibili Oneri detraibili

Prevedono una franchigia di 129,11 euro (sotto a questo importo non si recupera alcunché).

Non vi è massimale di spesa (eccetto la capienza d’imposta, ossia le tasse dovute).

Sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico.

Tra le spese sanitarie detraibili:

  • prestazioni per visite mediche generiche e/o specialistiche, analisi e terapie
  • ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio
  • spese odontoiatriche
  • farmaci
  • dispositivi medici (solo ed esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE)
  • lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE)
  • acquisto e/o affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici
  • prestazioni rese da soggetti abilitati all’arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ottico, etc
  • sedute di neuropsichiatria-psicoterapia effettuate da professionista iscritto all’albo
  • certificati medici per usi sportivi, per la patente, per pratiche assicurative e legali, di malattia-infortunio
  • terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché sia presente la prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione
  • degenze ospedaliere

Documenti da presentare per il 730:

  • scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), la qualità (codice AIC) e la quantità dei prodotti acquistati
  • fatture delle prestazioni eseguite o dei dispositivi acquistati
  • dichiarazione di conformità degli occhiali/lenti
  • in caso di rimborso o di liquidazione diretta da parte di una polizza sanitaria/casse assistenza, prospetto di rimborso o di quietanza di pagamento
  • tracciabilità del pagamento (ove necessario il pagamento tracciabile, si veda il paragrafo dedicato)

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti aventi una cassa sanitaria che passa dal datore di lavoro, ai fini del 730 va inserito l’importo di spesa sostenuto nel 2021 e che va tolto l’eventuale rimborso ottenuto, anche se ricevuto nel 2022.

In caso di spese sanitarie pagate direttamente dalla cassa sanitaria (convenzione diretta) e delle quali si può far valere parte o tutto l’importo nel 730 (esempio: FASI per pensionati), andrà portata evidenza del pagamento dalla cassa alla struttura con le indicazioni precise della data di liquidazione. In questo caso, l’anno di riferimento per il recupero nel 730 sarà quello del pagamento della spesa dalla cassa e non quello presente nella data della fattura.

Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese sanitarie disabili

Oneri detraibili

Ai fini fiscali, la disabilità deve essere riconosciuta da una commissione istituita in base alla Legge 104/1992 o da certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile o di guerra.

Le spese sostenute da persone disabili, in base alla tipologia, possono essere portate in detrazione o in deduzione.

Non vi è massimale di spesa (eccetto la capienza d’imposta, ossia le tasse dovute).

Sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico. In alcuni casi anche per familiari non a carico (es.: ricovero in casa di cura).

Tra le spese sanitarie agevolabili:

  • spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, etc..) e per sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, etc…)
  • spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione (massimale 18.075,99 euro)
  • spese mediche e di assistenza specifica: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza
  • trasporto in ambulanza
  • acquisto del cane guida per i non vedenti

Per il riconoscimento dello status di invalido nel Modello 730, è necessario presentare il verbale di invalidità.

Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Interessi mutuo

Oneri detraibili

Nel 730 sono detraibili gli interessi passivi pagati per il mutuo relativo all’acquisto dell’abitazione principale nel limite massimo di 4.000,00 euro a mutuo.

Per abitazione principale si intende quella di residenza.

In caso di possesso di un solo immobile nel quale però non si ha la residenza, il mutuo non è detraibile.

In presenza di mutuo ed immobile cointestato, la spesa è detraibile anche se sostenute per il coniuge a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2021 o quietanze di pagamento (con l’indicazione separata della quota degli interessi)
  • atto di compravendita (rogito): per immobili acquistati nel 2021 o per nuovo cliente
  • atto di mutuo: per immobili acquistati nel 2021 o per nuovo cliente
  • fattura del notaio relativa alle competenze per l’atto di mutuo (le competenze per il rogito non sono detraibili) per acquisto nuovi immobili
  • fattura relativa ad eventuali perizie in caso di nuovo acquisto
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Intermediazione immobiliare

Oneri detraibili

Sono detraibili le spese sostenute per intermediazione immobiliare per l’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Le spese di intermediazione sostenute per la vendita o per l’acquisto di una “seconda casa” non sono detraibili.

L’importo massimo è di 1.000,00 euro, da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di possesso dell’immobile.

Documenti da presentare per il 730:

  • fattura emessa dal soggetto intermediario
  • estratto del rogito nel quale è indicata l’intermediazione e l’intermediario
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese scolastiche

Oneri detraibili

Spese per asili nido

Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido dei figli a carico fino ai tre anni di età.

L’importo massimo detraibile è di 632,00 euro per figlio.

Documenti da presentare per il 730:

  • attestazione rilasciata dall’istituto scolastico con indicazione delle generalità dell’alunno e del soggetto che ha sostenuto la spesa
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile. 

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione della retribuzione premiale.

Non ha diritto alla detrazione nel 730 chi nel 2021 ha fruito del “Bonus Asilo Nido” dell’INPS.

Oneri detraibili

Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore

Sono detraibili le spese di istruzione sostenute per sé stessi e per i familiari a carico.

L’importo massimo detraibile è di 800,00 euro per alunno studente.

La detrazione non è cumulabile con quella delle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Tra le principali spese:

  • iscrizione
  • contributi volontari e obbligatori
  • mensa
  • servizio di trasporto scolastico
  • servizi di pre e post scuola e servizi integrati
  • gite scolastiche
  • assicurazioni

Documenti da presentare per il 730:

  • attestazione rilasciata dall’istituto scolastico con indicazione delle generalità dell’alunno e del soggetto che ha sostenuto la spesa
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
  • per la mensa scolastica, attestazione rilasciata dall’Ente erogatore del servizio con indicazione delle generalità dell’alunno e del soggetto che ha sostenuto la spesa

Non sono qui detraibili le spese relative al servizio di trasporto pubblico e all’acquisto dei libri e di altro materiale scolastico.

Oneri detraibili

Spese per i conservatori

Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi dai 5 ai 18 anni ai conservatori, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

L’importo massimo detraibile è 1.000,00 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000,00 euro.

Se compiuti gli anni nel corso del 2021 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta.

Documenti da presentare per il 730:

  • attestazione rilasciata dall’istituto con indicazione delle generalità dell’alunno e del soggetto che ha sostenuto la spesa
  • certificazione che l’istituto rientri tra quelli riconosciuti per il diritto all’agevolazione
  • modello ISEE  che attesti il diritto all’agevolazione
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese universitarie

Oneri detraibili

Spese universitarie

Sono detraibili le spese universitarie sostenute per sé stessi e per i familiari a carico.

Le università possono essere pubbliche, private (solo quelle legalmente riconosciute), italiane o straniere.

Per le università non statali l’importo detraibile è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Spese detraibili:

  • corsi di laurea
  • corsi di specializzazione universitaria
  • master
  • dottorati di ricerca
  • corsi di studio presso i conservatori
  • corsi presso accademie delle belle arti

Documenti da presentare per il 730:

  • ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute (ad esempio MAV), con indicazione delle generalità dello studente, del corso di laurea, dell’anno di corso e della causale di versamento
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile

La spesa non può essere documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile dalla posizione on line dello studente.

Oneri detraibili

Affitti studenti fuori sede

Sono detraibili i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.

Le università di iscrizione possono essere pubbliche, private (solo quelle legalmente riconosciute), italiane o straniere.

L’importo massimo detraibile è di 2.633,00 euro per periodo d’imposta. In caso di contratto cointestato, l’importo va diviso per i cointestatari.

L’onere è detraibile anche per familiari a carico.

Le condizioni per aver diritto all’agevolazione sono (devono sussistere tutte e tre):

  • università ubicata ad almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente
  • università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza dello studente
  • lo studente non deve avere la residenza nell’immobile locato

Documenti da presentare per il 730:

  • contratto di locazione registrato
  • ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
  • quietanze di pagamento dei singoli canoni
  • attestazione dell’iscrizione presso l’università
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese sportive

Oneri detraibili

Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Se compiuti gli anni nel corso del 2021, la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta.

L’importo massimo detraibile è 210,00 euro a figlio.

Documenti da presentare per il 730:

  • bollettino, fattura, ricevutra o quietanze di pagamento dell’attività sportiva con l’evidenza degli estremi dell’associazione sportiva dilettantistica, dei dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento e del ragazzo, indicazione dell’attività svolta e importo pagato
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art 15. del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese veterinarie

Oneri detraibili

Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per gli animali di compagnia o per pratica sportiva (non agonistica).

Dal 2021 l’importo massimo detraibile è di 550,00 euro (con una franchigia 129,11 euro).

Queste spese non sono detraibili se sostenute da un familiare a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • fatture
  • scontrini fiscali parlanti
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile (eccetto gli scontrini o le spese sostenute presso le strutture del SSN)
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Abbonamento tasporti

Oneri detraibili

Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

L’importo massimo detraibile è 250,00 euro a dichiarante.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • titolo di viaggio dal quale risultino le informazioni relative al soggetto gestore del servizio di trasporto, la descrizione del trasporto, l’ammontare del corrispettivo, il numero progressivo, la data dell’emissione o dell’utilizzazione
  • fattura emessa dal gestore del servizio di trasporto e quietanza del pagamento
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Assicurazioni vita

Oneri detraibili

Assicurazioni rischio morte o invalidità permanente

Sono detraibili premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo l’importo del premio relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%, che deve essere esplicitamente indicato nella certificazione.

L’importo massimo indicabile è di 530,00 euro a dichiarante.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • certificazioni rilasciate dalle compagnie di Assicurazione o quietanze relative ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • per polizze stipulate dal 2001, indicazione della parte di premio relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Oneri detraibili

Assicurazioni non autosufficienza

Sono detraibili i premi relativi alle assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L’importo massimo inseribile è 1.291,14 euro a dichiarante al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente e di quelli per la tutela delle persone con disabilità grave. I premi versati per queste ultime due, abbattono questo massimale.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • certificazioni rilasciate dalle compagnie di Assicurazione con specifica condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Oneri detraibili

Assicurazioni per disabili gravi

Sono detraibili i premi relativi alle assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave riconosciuta in base alla Legge 104/92 Art. 3 Comma 3. 

L’importo massimo indicabile è 750,00 euro a dichiarante, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • certificazioni rilasciate dalle compagnie di assicurazione
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese funebri

Oneri detraibili

Sono detraibili nel 730 le spese funebri sostenute dal contribuente.

Il massimale indicabile è 1.550,00 euro a decesso.

La spesa è detraibile senza necessità di un legame di parentela con il deceduto e non può essere detratta se sostenuta da un familiare a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • fattura dell’agenzia di pompe funebri
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Erogazioni liberali

Oneri detraibili

Sono detraibili le erogazioni liberali (donazioni)a favore di:

  • ONLUS
  • ONG
  • istituzioni religiose
  • movimenti/partiti politici
  • associazioni sportive dilettantistiche
  • società di mutuo soccorso
  • enti dello spettacolo
  • fondazioni operanti nel settore musicale, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate tramite ONLUS
  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro
  • altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche

Le donazioni devono essere effettuate con pagamento tracciabile (versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari, etc).

I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione.

In alternativa alla detrazione dell’onere, in alcune circostanze, si può optare per la deduzione dello stesso (se più conveniente).

Queste spese non sono detraibili se intestate a un familiare a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • quietanze di pagamento (avvenuto con metodo tracciabile) da cui si evinca: che l’ente destinatario rientri tra i soggetti riconosciuti tra quelli che danno diritto all’agevolazione e la natura della liberalità dell’erogazione (es.: il contributo di iscrizione o l’abbonamento a riviste non danno diritto alla detrazione)

I massimali variano in funzione della tipologia del soggetto beneficiario della donazione.

Oneri detraibili - Spese addetti assistenza personale

Oneri detraibili

È detraibile la spesa sostenuta per addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti.

La completa non autosufficienza deve essere certificata da un medico.

Questo status non dipende dal riconoscimento dell’invalidità (una persona riconosciuta invalida, non è detto che sia non autosufficiente come una persona non autosufficiente non è detto che abbia la certificazione di invalidità).

L’importo massimo indicabile è 2.100,00 euro ed è riferito ad ogni contribuente, indipendentemente dal numero di persone assistite.

La detrazione spetta con un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute per familiare non a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l’assistenza, contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta l’assistenza, della persona assistita e di chi effettua il pagamento
  • certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Spese DSA

Oneri detraibili

Sono detraibili le spese sostenute per persone affette da DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) fino al completamento dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado.

Non è previsto un massimale.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico.

Tra le spese agevolabili rientra l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento e che favoriscano la comunicazione verbale (esempio: computer con programmi di video scrittura o strumenti di sintesi vocale).

Documenti da presentare per il 730:

  • fattura da cui risulti come beneficiario il soggetto affetto da DSA
  • certificato rilasciato da un medico accreditato che attesti la diagnosi di DSA ed elenchi gli strumenti compensativi legati al disturbo
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile

Se sulla certificazione non sono specificati i sussidi, il collegamento funzionale deve essere certificato da un medico.

Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Riscatto laurea familiari

Oneri detraibili

È possibile portare in detrazione i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea di un familiare a carico.

Non è previsto un massimale.

Il riscatto è possibile anche se il familiare a carico non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria (compresa la Gestione Separata INPS).

 Documenti da presentare per il 730:

  • ricevute bancarie e postali che attestino l’avvenuto pagamento e da cui evinca il soggetto che ha sostenuto la spesa e il soggetto beneficiario del riscatto
  • evidenza del pagamento con metodo tracciabile
Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, etc…). In alternativa, l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile può essere indicato sulla fattura/ricevuta fiscale dal percettore della somma (da chi emette la fattura). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Oneri detraibili - Bonus vacanze

Oneri detraibili

La normativa ha introdotto la possibilità di richiedere entro il 31 dicembre 2020, il “Bonus vacanze”.

L’importo massimo spettante, in base al nucleo familiare, è indicato nell’App IO, che è stata utilizzata per la richiesta del credito.

Le modalità per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:

  • 80% dell’importo è riconosciuto come sconto presso una struttura turistica
  • 20% restante può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi

L’agevolazione non può essere fatta valere, se già inserito l’importo nella dichiarazione dei redditi dell’anno scorso (2021, redditi 2020).

Ha diritto al recupero in dichiarazione dei redditi l’intestatario della fattura.

Documenti da portare per il 730:

  • fattura rilasciata dalla struttura alberghiera nella quale sia indicato il prezzo pieno e l’importo del Bonus Vacanze applicato
  • riepilogo di accettazione della richiesta e indicazione dell’importo riconosciuto da parte dell’Agenzia delle Entrate

Oneri deducibili - Contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, casse)

Oneri deducibili

Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza.

Tra i principali contributi deducibili rientrano:

  • gli importi per la pensione (obbligatori o volontari) versati all’INPS o alle casse (Enpam, Enpav, Enpaf, etc)
  • il versamento per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
  • contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi
  • contributi per il riscatto degli anni di laurea
  • versamenti per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”
  • contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (non è deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti)

Documenti da presentare per il 730:

  • bollettino quietanzato assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe
  • bollettini quietanzati o ricevute bancarie/postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, etc…)
  • bollettini quietanzanti o ricevute bancarie/postali relative a contributi INPS (es.: riscatto della laurea)

La spesa è deducibile anche se sostenuta per i familiari a carico.

Oneri deducibili - Contributi collaboratori domestici

Oneri deducibili

Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter, badanti e assistenti delle persone anziane etc.)

Può essere dedotta solo la parte di competenza del datore di lavoro (non la parte che si versa per conto del lavoratore).

L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

La spesa non è deducibile se sostenuta da un familiare a carico. Il contratto di lavoro deve essere intestato a chi richiede la deduzione.

Documenti da presentare per il 730:

  • MAV quietanzati con specifica indicazione del trimestre di riferimento, delle ore lavorate nel trimestre e della paga oraria.

Oneri deducibili - Assegni coniuge

Oneri deducibili

Sono deducibili gli importi versati per il mantenimento dell’ex coniuge.

Gli importi devono essere:

  • periodici (non una tantum)
  • stabiliti da una sentenza di separazione o divorzio

Documenti da presentare per il 730:

  • sentenza di separazione o divorzio
  • codice fiscale dell’ex coniuge percettore degli assegni di mantenimento
  • ricevute di pagamento dell’importo (assegni, bonifico, etc)

Non sono deducibili le somme versate per il mantenimento dei figli. Se la sentenza non distingue le due quote, è considerato riferito al coniuge per la metà del suo ammontare.

Chi riceve l’assegno, è tenuto a dichiararlo nel suo Modello 730 come reddito da sottoporre a tassazione.

Oneri deducibili - Spese mediche e assistenza specifica disabili

Oneri deducibili

Sono deducibili le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità (per le spese relative ai sussidi sanitari e gli addetti all’assistenza personale, si rimanda ai relativi paragrafi degli oneri detraibili).

Ai fini fiscali, la disabilità deve essere riconosciuta da una commissione istituita in base alla Legge 104/92 o da certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile o di guerra.

Le principali spese di assistenza specifica sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • personale con la qualifica di educatore professionale
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

Le prestazioni sanitarie rese da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Se la persona con disabilità è ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

Le spese per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale parlante riportante il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), la qualità (codice AIC) e la quantità dei prodotti acquistati.

Documenti da presentare per il 730:

  • documentazione comprovante la spesa sostenuta (fatture, scontrini, etc.)
  • certificazione dell’istituto di ricovero con distinzione dell’importo delle spese deducibili (in caso di ricovero)
  • evidenza del pagamento e di chi ha sostenuto la spesa
  • documentazione comprovante l’invalidità

La spesa è deducibile anche se sostenuta per familiari non a carico. 

Oneri deducibili - Erogazioni liberali

Oneri deducibili

Sono deducibili le erogazioni liberali (donazioni) a favore di:

  • ONG (organizzazioni non governative) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
  • fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali
  • ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale

Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione.

In alternativa alla deduzione, si può optare per la detrazione della spesa (generalmente però è più conveniente la deduzione).

Queste spese non sono deducibili se sostenute da un familiare a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • quietanze di pagamento da cui si evinca: che l’ente destinatario rientri tra i soggetti riconosciuti tra quelli che danno diritto all’agevolazione, la natura della liberalità dell’erogazione (es.: l’abbonamento a riviste non dà diritto alla detrazione)
  • evidenza del pagamento tracciabile

I massimali variano in funzione della tipologia del soggetto beneficiario della donazione.

Oneri deducibili - Previdenza complementare

Oneri deducibili

Sono deducibili i contributi versati per la creazione di una posizione di previdenza complementare (pensione integrativa).

Generalmente sono di due tipologie:

  • fondi di categoria (normalmente gestiti tramite il sostituto d’imposta)
  • fondi privati

L’importo massimo deducibile, salvo alcune eccezioni, è di 5.164,57 euro.

L’importo è deducibile anche se versato per familiari a carico.

Documenti da presentare per il 730:

  • Certificazione Unica (CU ex-CUD) 2022 (redditi 2021)
  • certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente con la specifica che si tratta di premi versati per una forma di previdenza complementare

Recupero patrimonio edilizio - Ristrutturazioni

Recupero patrimonio edilizio

È prevista un’agevolazione fiscale per i costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali (condomini)
  • restauro e risanamento conservativo
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • bonifica dall’amianto
  • finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi
  • finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
  • di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
  • di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione
  • finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).

Ne possono usufruire:

  • i proprietari
  • i nudi proprietari
  • i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • i locatari o i comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Per la maggior parte degli interventi la percentuale di recupero è del 50%.

La ripartizione avviene in 10 rate annuali di pari importo.

Il massimale di spesa è di 96.000,00 euro ad immobile.

Documenti da presentare per il 730:

  • rogito o visura catastale aggiornata (per i dati catastali dell’immobile)
  • fatture relative ai lavori eseguiti
  • nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi o capitolati)
  • contabili (l’esecuzione non la presa in carico) dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge (bonifici per agevolazioni fiscali) o, nel caso non siano conformi alla normativa, dichiarazione dell’impresa che gli importi pagati risultano inclusi nella contabilità della società ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d’impresa
  • abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio e chiusura dei lavori) o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) in cui sia indicata la data inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria, in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri)
  • per lavori condominiali la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese
  • nel caso in cui l’amministratore certifichi solo i lavori eseguiti e non che il condomino abbia pagato, evidenza di pagamento delle spese straordinarie (bollettini, bonifici, etc)
  • per spese antecedenti il 14/05/2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con ricevuta postale di invio della raccomandata) e della relativa documentazione
  • per le spese sostenute dal 2018, comunicazione inviata all’ENEA. L’obbligo riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che prevedono un miglioramento energetico quali, ad esempio, acquisto e posa in opere di serramenti comprensivi di infissi, schermature solari, impianti di riscaldamento alimentati a biomassa etc.
  • se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e autorizzazione del proprietario
  • nel caso ci si sia avvalsi dello sconto in fattura/cessione del credito per parte delle spese sostenute, documentazione che comprovi l’avvenuta comunicazione dell’agevolazione (modulo di comunicazione dell’opzione di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta di accoglimento)

Recupero patrimonio edilizio - Sismabonus

Recupero patrimonio edilizio

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1 e la possibilità di cedere il corrispondente credito. Il Decreto-legge n. 34/2019 ha poi esteso la detrazione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

La percentuale di recupero varia dal 50% al 70% per i lavori individuali e dal 75% al 85% per quelli condominiali.

La detrazione viene ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Il massimale di spesa è di 96.000,00 euro ad immobile.

Documenti da presentare per il 730:

  • rogito o visura catastale aggiornata (per i dati catastali dell’immobile)
  • fatture relative ai lavori eseguiti
  • nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi o capitolati)
  • contabili (l’esecuzione non la presa in carico) dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge o, nel caso non siano conformi alla normativa, dichiarazione dell’impresa che gli importi pagati risultano inclusi nella contabilità della società ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d’impresa
  • abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio e chiusura dei lavori) o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) in cui sia indicata la data inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri)
  • per lavori condominiali la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese
  • nel caso in cui l’amministratore certifichi solo i lavori eseguiti e non che il condomino abbia pagato, evidenza di pagamento delle spese straordinarie (bollettini, bonifici, etc)
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato
  • copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista
  • nel caso ci si sia avvalsi dello sconto in fattura/cessione del credito per parte delle spese sostenute, documentazione che comprovi l’avvenuta comunicazione dell’agevolazione (modulo di comunicazione dell’opzione di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta di accoglimento)

Documenti necessari in caso di acquisto di case antisismiche:

  • atto di acquisto dell’immobile (rogito)
  • documentazione da cui risulti: la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, la data di conclusione dei lavori, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

I beneficiari sono gli stessi previsti per gli interventi di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare.

Recupero patrimonio edilizio - Bonus facciate

Recupero patrimonio edilizio

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Condizioni per usufruire della detrazione:

  • l'immobile deve essere nelle zone urbanistiche A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
  • gli interventi devono riguardare le strutture opache verticali degli edifici, balconi, ornamenti e fregi visibili dalla strada

La percentuale di recupero è il 90% della spesa sostenuta.

Non è stabilito un massimale.

Documenti da presentare per il 730:

  • dati catastali dell’immobile
  • fatture relative ai lavori eseguiti
  • nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi o capitolati)
  • contabili (l’esecuzione non la presa in carico) dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge o, nel caso non siano conformi alla normativa, dichiarazione dell’impresa che gli importi pagati risultano inclusi nella contabilità della società ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d’impresa
  • abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio e chiusura dei lavori) o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) in cui sia indicata la data inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri)
  • per lavori condominiali la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese
  • nel caso in cui l’amministratore certifichi solo i lavori eseguiti e non che il condomino abbia pagato, evidenza di pagamento delle spese straordinarie (bollettini, bonifici, etc)
  • per le spese che comportino un efficientamento energetico (es.: cappotto) comunicazione inviata all’ENEA
  • APE per ogni unità immobiliare per la quale si richiede l’agevolazione e asseverazione del tecnico
  • se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e autorizzazione del proprietario
  • nel caso ci si sia avvalsi dello sconto in fattura/cessione del credito per parte delle spese sostenute, documentazione che comprovi l’avvenuta comunicazione dell’agevolazione (modulo di comunicazione dell’opzione di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta di accoglimento)

I beneficiari sono gli stessi previsti per gli interventi di ristrutturazione.

Recupero patrimonio edilizio - Bonus verde

Recupero patrimonio edilizio

Sono agevolabili gli interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte (es.: giardini, balconi, terrazzi etc.) sostenute dal 2018.

L’ammontare massimo detraibile è di 5.000,00 euro ad immobile.

La detrazione è del 36% della spesa sostenuta.

La ripartizione avviene in 10 quote annuali di pari importo.

Tra le principali spese agevolabili:

  • impianti di irrigazione
  • realizzazione di pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
  • interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali
  • progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi

Documenti da portare per il 730:

  • dati catastali dell’immobile
  • fatture relative ai lavori eseguiti
  • nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi o capitolati)
  • ricevute del pagamento tracciabile (non è possibile il pagamento in contanti)

I beneficiari sono gli stessi previsti per gli interventi di ristrutturazione.

Recupero patrimonio edilizio - Box pertinenziale

Recupero patrimonio edilizio

Sono agevolabili l’acquisto e la costruzione di box e posto auto pertinenziale all’immobile ad uso abitativo.

È detraibile solo il costo di costruzione.

Dal giugno 2012 la percentuale di recupero è il 50%.

La ripartizione avviene in 10 rate annuali di pari importo.

Il massimale di spesa è di 96.000,00 euro.

Documenti da presentare per il 730:

  • atto di acquisto (rogito)
  • dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione
  • contabili (l’esecuzione non la presa in carico) dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge
  • preliminare di acquisto registrato (compromesso), in caso di pagamenti antecedenti il rogito

I beneficiari sono gli stessi previsti per gli interventi di ristrutturazione.

Recupero patrimonio edilizio - Bonus mobili

Recupero patrimonio edilizio

È detraibile l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è prevista solo per i contribuenti che hanno effettuato sul medesimo immobile lavori di recupero del patrimonio edilizio, anche per arredare ambienti diversi dell’abitazione.

Per le spese sostenute nel 2021 gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Non tutte le spese che prevedono la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, permettono la possibilità di accedere al Bonus Mobili.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale (per mobili destinati all’arredo di aree condominiali)
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie

La percentuale di detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta.

La ripartizione avviene in 10 rate annuali di pari importo.

Solo per il 2021, il massimale di spesa detraibile è di 16.000,00 euro ad immobile oggetto di ristrutturazione.

Documenti da presentare per il 730:

  • fatture di acquisto dei beni riportante la natura, qualità e quantità
  • in fattura devono essere evidenziati e separati i costi per ogni singolo elettrodomestico
  • ricevute delle contabili dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o carta di debito) ed estratto conto della carta di credito/debito
  • la comunicazione inviata all’ENEA (dal 2018 per l’acquisto di elettrodomestici in classe A+ se collegati a interventi di ristrutturazione dal 01/01/2018)

L’intestatario dell’acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la ristrutturazione.

Superbonus

Superbonus Superbonus

È possibile usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per le ristrutturazioni finalizzate all’efficienza energetica, al consolidamento statico/riduzione rischio sismico di edifici residenziali.

Per un approfondimento si rimanda alla sezione Novità.

Documenti da presentare per il 730:

  • rogito o visura catastale aggiornata (per i dati catastali dell’immobile) fatture relative ai lavori eseguiti
  • contabili (l’esecuzione non la presa in carico) dei bonifici bancari o postali di pagamento specifici secondo la normativa di legge
  • abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio e chiusura dei lavori). In particolare, la CILAS (obbligatoria dal 5 agosto 2021) è la comunicazione richiesta per interventi che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio; per gli interventi che richiedono, invece, questi interventi è obbligatoria l’attestazione della doppia conformità urbanistico-edilizia 
  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri)
  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
  • nel caso in cui l’amministratore certifichi solo i lavori eseguiti e non che il condomino abbia pagato, evidenza di pagamento delle spese straordinarie (bollettini, bonifici, etc)
  • dichiarazione di non aver beneficiato del Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico su più di due unità immobiliari (le unità immobiliari oggetto dell’agevolazione possono essere al massimo due)
  • dichiarazione di non aver usufruito di sconto in fattura o cessione del credito (in caso di cessione/sconto parziale il modulo di trasmissione comunicazione visto di conformità)
  • relazione tecnica (D. Lgs n. 192/2005)
  • asseverazione congruità spese
  • asseverazione congruità materiali
  • APE pre-intervento
  • APE post-intervento
  • asseverazione interventi antisismici (allegato B, B1, B2 – Decreto MIT 28 febbraio 2017 n. 58) prima dell’inizio dei lavori
  • asseverazione interventi antisismici (allegato B, B1, B2 – Decreto MIT 28 febbraio 2017 n. 58) a chiusura dei lavori
  • dichiarazione del tecnico di iscrizione ad albo professionale
  • polizza asseverativa di RC stipulata dal tecnico incaricato con massimale maggiore o uguale ad 500.000,00 euro e data pagamento premio
  • dichiarazione ENEA per Ecobonus contenente allegato C e D con ricevuta di trasmissione (CPID) entro 90 giorni dalla fine dei lavori o del collaudo
  • contratto/accordo di cessione al GSE dell’energia autoprodotta e non consumata per impianto fotovoltaico
  • se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e autorizzazione del proprietario
  • fattura per compenso rilascio visto di conformità, se non beneficiato dello sconto in fattura o cessione del credito, con allegata tutta la documentazione relativa alla comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate
  • nel caso ci si sia avvalsi dello sconto in fattura/cessione del credito per parte delle spese sostenute, documentazione che comprovi l’avvenuta comunicazione dell’agevolazione (modulo di comunicazione dell’opzione di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta di accoglimento)

I beneficiari sono gli stessi previsti per gli interventi di ristrutturazione.

Riqualificazione energetica

Riqualificazione energetica Riqualificazione energetica

Possono essere portati in detrazione lavori che determinano un miglioramento energetico degli edifici esistenti.

La percentuale di detrazione varia tra il 50% e l’85% dell’ammontare delle spese sostenute.

L'ammontare massimo agevolabile dipende dalla tipologia di intervento effettuato.

La ripartizione avviene in 10 rate annuali di pari importo.

Documenti da presentare per il 730:

  • rogito o visura catastale aggiornata (per i dati catastali dell’immobile)
  • fatture relative ai lavori eseguiti
  • contabili (l’esecuzione non la presa in carico) dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge
  • abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio e chiusura dei lavori)
  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri)
  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
  • nel caso in cui l’amministratore certifichi solo i lavori eseguiti e non che il condomino abbia pagato, evidenza di pagamento delle spese straordinarie (bollettini, bonifici, etc)
  • asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore
  • attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto)
  • scheda informativa (allegato E o F) compilata on line sul sito ENEA e ricevuta d’invio all’ENEA (numero protocollo CPID) o, nel caso i lavori non siano ancora terminati, autocertificazione del contribuente che entro 90 giorni dalla fine dei lavori provvederà a effettuare comunicazione ENEA
  • se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e autorizzazione del proprietario
  • nel caso ci si sia avvalsi dello sconto in fattura/cessione del credito per parte delle spese sostenute, documentazione che comprovi l’avvenuta comunicazione dell’agevolazione (modulo di comunicazione dell’opzione di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta di accoglimento)

I beneficiari sono gli stessi previsti per gli interventi di ristrutturazione.

Locazione abitazione principale

Locazione abitazione principale

Per l’inquilino che affitta un immobile da adibire ad abitazione principale è prevista un’agevolazione fiscale.

Questa detrazione non dipende dall’importo del canone corrisposto, ma è graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. Più sale in reddito, più la detrazione scende, fino ad azzerarsi.

L’importo varia dalla condizione dell’intestatario ed è un massimo di 991,60 euro.

La detrazione va ripartita tra gli intestatari del contratto ed è calcolata in proporzione ai giorni di affitto del 2021, tenendo in considerazione nel computo quando è stata richiesta (e ottenuta) la residenza formale nell’immobile.

Documenti da presentare per il 730:

  • contratto per immobile utilizzato come abitazione principale secondo quanto disposto dalla legge 431/98
  • contratto per immobile utilizzato come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
  • contratto per immobili locati come abitazione principale in regime convenzionale (stipulati in base all’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge 431/98) con attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo di riferimento
  • quietanze di pagamento del canone d’affitto (di tutti i pagamenti effettuati nel 2021)
  • ricevuta di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate
  • evidenza delle eventuali altre condizioni previste per aver diritto a contratti agevolati

Crediti d'imposta - Riacquisto prima casa

Crediti d'imposta

È riconosciuto un credito d’imposta per il contribuente che ha venduto e riacquistato l’abitazione principale.

Per averne diritto è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

  • l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa.

Causa emergenza sanitaria in via eccezionale è stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2021, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il credito d’imposta, in base a diverse condizioni, può essere già stato recuperato in fase di stipula del nuovo rogito (riducendo l’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto) oppure può venire recuperato nel 730.

Documenti da presentare per il 730:

  • rogito di acquisto del nuovo fabbricato, in cui ci sia la dichiarazione del notaio che certifichi l’importo e la modalità in cui si intende utilizzarlo
  • rogito di acquisto del precedente fabbricato, in cui ci sia l’evidenza dell’IVA o dell’imposta di registro pagata (nel caso non ci fosse questa evidenza, fatture di pagamento)
  • rogito di vendita del precedente fabbricato
  • in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione, 730/2021 o quadro RN Modello Redditi 2021 (se la dichiarazione non è stata presentata con Assocaaf)

Crediti d'imposta - Acquisto prima casa under 36

Crediti d'imposta

Dal 2021 è prevista una nuova agevolazione sull’acquisto dell’abitazione principale per i giovani.

Condizioni:

  • avere un’età sotto i 36 anni (non compierli nel 2021)
  • avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000,00 euro
  • l’acquisto deve essere assoggettato a IVA

Documenti da presentare per il 730:

  • rogito di acquisto dell’immobile, in cui ci sia l’evidenza dell’IVA (nel caso non ci fosse questa evidenza, fatture di pagamento)
  • modello ISEE
  • altra documentazione che attesti il diritto all’agevolazione

Crediti d'imposta - Canoni locazione non percepiti

Crediti d'imposta

Per le imposte pagate per canoni di locazione non percepiti, è riconosciuto un credito d’imposta.

Documenti da presentare per il 730:

  • convalida di sfratto esecutivo per morosità da parte del Tribunale competente (per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019)
  • Intimidazione di sfratto o avviso di pagamento (per contratti stipulati dal 1° gennaio 2020)
  • le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità dei canoni non percepiti (se non fatte con Assocaaf)

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Crediti d'imposta - Monopattini elettrici

Crediti d'imposta

È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che tra il 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno acquistato:

  • monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari
  • abbonamenti al trasporto pubblico
  • servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

Il credito d’imposta massimo riconosciuto è di 750,00 euro, utilizzabile entro tre anni a decorrere dal 2020. Le disposizioni attuative sono state individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022.

Condizioni per averne diritto:

  • rottamazione di un’autovettura
  • acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km
  • rottamazione di una seconda autovettura
  • i veicoli rottamati devono essere intestati da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo

Documenti da presentare per il 730:

  • documenti attestanti la rottamazione dei veicoli
  • documentazione relativa all’acquisto del nuovo veicolo
  • documenti attestanti l’acquisto di monopattini, biciclette e dei servizi di mobilità elettrica
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate della richiesta del bonus e ricevuta di accettazione (effettuata telematicamente dal 3 aprile al 13 maggio 2022)

Crediti d'imposta - Depuratori d’acqua

Crediti d'imposta

Per il 2021 (e il 2022), al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo della plastica è stata introdotta un’agevolazione sull’acquisto di sistemi di:

  • filtraggio 
  • mineralizzazione,
  • raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell’acqua.

È possibile fruire nel 730 del credito d’imposta del 50% della spesa.

L’importo massimo della spesa agevolabile è di 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo è rideterminato in base alle richieste ricevute, rispetto alla cifra stanziata.

Per il 2021 l’importo massimo recuperabile (abbattuto al 30%) è pari a 152,00 euro.

Documenti da presentare per il 730:

  • documenti attestanti la spesa effettuata (fattura)
  • evidenza del pagamento tracciato (non è ammesso il pagamento in contanti)
  • comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate e ricevuta di accettazione

Ricordiamo che la comunicazioneva inviata in via telematica all’Agenzia da 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa

Acconti ed eccedenze

Acconti ed eccedenze Acconti ed eccedenze

Nel rapporto tra Cittadino e Fisco, a volte, anche per chi presenta il modello 730, è necessario provvedere in autonomia a versare delle tasse o degli acconti.

In altre circostanze, è possibile avere un credito verso il fisco, che può essere recuperato nella dichiarazione dei redditi.

In caso di presentazione del Modello Redditi nell’anno precedente:

  • se a debito, il contribuente avrà sicuramente versato in autonomia il saldo e (a volte) gli acconti per l’anno seguente
  • se a credito, avrà diritto ad avere restituito un importo dal Fisco; in questo caso, o l’avrà richiesto direttamente a rimborso, o l’avrà usato (compensato) per pagare altre tasse. Se presenta il 730 e se non l’ha già compensato, può recuperarlo qui.

Lo strumento principale di pagamento di questi pagamenti di tasse e/o acconti è il Modello F24.

Gli acconti o le eccedenze per un lavoratore dipendente, invece, sono di norma indicati dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nelle Certificazione Unica (CU).

In questo caso, per averli riconosciuti nel modello 730, basta portare questo documento.

Nel caso in cui, invece, si ha diritto a questi importi ma non sono presenti nella CU e si vuole recuperarli nel 730, è necessario portare:

  • Modello 730 dell’anno precedente (se non presentato con Assocaaf)
  • Modello Redditi dell’anno precedente con ricevuta di invio all’Agenzia delle Entrate
  • Modelli F24 quietanzati con ricevuta di addebito/pagamento
  • lettere di credito dell’Agenzia delle Entrate (deve essere confermata all’Agenzia la volontà di recuperare questi crediti tramite dichiarazione dei redditi)
  • se il credito è stato parzialmente o totalmente utilizzato per pagare altri oneri, Modelli F24 relativi a questo utilizzo

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